Somministrazione non assistita per le attività artigianali

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Finalmente la Risposta Ufficiale

La risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018, risponde ad un quesito in merito alla somministrazione non assistita da parte di un’ Impresa artigianale

Il Ministero ricorda quanto già espresso con la nota n. 372321 del 28 novembre 2016, nella quale si ribadiva che nel rispetto di “un consumo consapevole, ecologico e di qualità e con i più elementari principi di tutela dell’ambiente e di riduzione della massa dei rifiuti non riciclabili” – non può escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.

Somministrazione non assistita per le attività artigianali:

Orari per la somministrazione non assistita (consumo sul posto per gli artigiani alimentari)
L’attività degli artigiani iscritti all’Albo per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria non rientra nell’ambito di liberalizzazione degli orari poichè non disciplinata dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114.
Gli orari di esercizio dell’attività rimangono quindi quelli definiti dall’articolo 3 della Legge Regionale 30/04/2009, n. 8, in base al quale gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell’azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo salvo deroghe motivate da parte dei Comuni.
Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato devono infine pubblicizzare gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli.
E’ doveroso evidenziare che recentemente gli uffici della regione Lombardia, secondo il criterio enunciato dall’articolo 1, comma 1 del d.l. 1/2012 secondo cui, tra l’altro, è vietato introdurre norme che impediscano o limitino il servizio al consumatore, nel tempo, nello spazio e nelle modalità, e che in considerazione che la norma di legge non specifica alcunchè sul tipo di arredi da utilizzare, ha ritenuto che non si possano prevedere limitazioni alla tipologia degli arredi medesimi, segnalando che, fermo restando l’utilizzo di stoviglie a perdere e con l’esclusione del servizio assistito, è permesso l’utilizzo di tavoli e sedie negli esercizi di vicinato che mettano in atto il consumo immediato dei prodotti di gastronomia nei locali dell’attività.

Esercizio di vicinato e di artigianato alcuni chiarimenti

E’ possibile che il SUAP del comune possa rilasciare l’autorizzazione per quelle pizzerie d’asporto che hanno anche l’esercizio di vicinato  artigiano?

A titolo esplicativo: lo stesso esercente può svolgere contemporaneamente le attività commerciale (vendita prodotti come bibite , patatine in busta, ecc) e di artigianato (produzione) o si tratterebbe di una modalità di elusione della legge 287/91 come modificata dall’art. 64 del D. Lgs. 59/2010, ai fini, tra l’altro, del rilascio autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico?

Molti commercialisti si appellano al SUAP, spiegando che i propri clienti non effettuano somministrazione assistita, ma offrono esclusivamente un semplice punto d’appoggio per i clienti che non vogliono portarsi il prodotto a casa, ma mangiarlo in loco senza richiedere assistenza né all’interno né all’esterno del locale di produzione.

Risposta: In primo luogo occorre definire che:

– L’operatore commerciale può essere titolare di entrambe i titoli (autorizzazioni o scia), sia per l’esercizio di vicinato che per l’attività di artigiano alimentarista (credo che ti riferisca a produzione e vendita di pizze), ma con due distinte aree di attività e casse separate.

L’operatore commerciale potrà effettuare anche la “somministrazione non assistita” dei prodotti alimentari che tiene in vendita (es. mozzarella, pane, salumi, insalate, verdura, frutta, bibite etc.)

– L’artigiano potrà vendere solo per asporto i propri prodotti; per tale categoria di operatori non è prevista la possibilità di effettuare la “somministrazione non assistita“

La “somministrazione non assistita” può essere effettuata solo utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con eventuali punti di appoggio (mensole, tavoli alti tipo autogrill etc.) ma senza la predisposizioni di tavoli imbanditi e preparati per la somministrazione e comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Ciò detto, passiamo ad esaminare la normativa di riferimento, al fine di avere una visione complessiva delle due attività:

Sia la normativa nazionale, D.L. 223/06, convertito con modificazione dalla legge 248/06, art. 3, comma 1, lett. f-bis, che la legge regionale della Campania, la n. 1/2014, art. 6, comma 4, stabiliscono che solo gli esercizi commerciali di prodotti del settore alimentare possono effettuare anche “somministrazione non assistita“

Pertanto, l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico con eventuali “piani di appoggio”, potrà essere concessa solo al titolare dell’esercizio di vicinato che ne farà richiesta, per la vendita con somministrazione non assistita dei propri prodotti offerti preparati o al naturale. Invero, l’artigiano potrà anch’esso presentare richiesta per ipotizzabile occupazione di suolo pubblico, ma solo per panche, piante ornamentali etc. e non per suppellettili che consentano il consumo sul posto dei propri prodotti.

A tal fine, il Ministero Sviluppo economico, già con la Circolare esplicativa 3603/C del 28.09.2006, aveva definito che il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, se in possesso del titolo per la vendita dei prodotti alimentari, “…… non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto riguarda gli arredi (…) è di tutta evenienza che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287”

Ed ancora il MISE con la risoluzione n. 212733 del 1 dicembre 2014, analogamente a quanto già chiarito con la precedente risoluzione n. 146342 del 19.08.2014, ha ribadito che “Il consumo sul posto nei locali dell’azienda è consentito anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato (cfr. punto 10.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006).Tale tipologia di vendita, pertanto, non è estensibile ad altre attività artigianali di vario tipo“.

In ordine agli arredi consentiti per tale tipica attività di somministrazione, con la predetta risoluzione, il Ministero ha, altresì, evidenziato che “ Con riferimento ai limiti e alle modalità da rispettare in caso di consumo sul posto negli esercizi di vicinato e negli impianti di panificazione, con alcuni pareri ministeriali la scrivente Direzione ha approfondito la questione degli arredi richiamati dalla disposizione nonché quella delle attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione, annoverando tra queste le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie, così come macchine industriali per il caffè, il cui utilizzo non è ammesso nel caso di consumo sul posto da parte degli esercizi in questione.

Allo stato, pertanto, la disciplina in materia di consumo sul posto continua ad escludere la possibilità di contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili, fatta salva solo la necessità di un’interpretazione ragionevole di tale vincolo, che non consente di escludere, ad esempio, la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio“.

E’ di ogni evidenza che le predette considerazioni non sono riferibili alle Regioni (es. Lombardia, Toscana) che, con propria normativa, hanno disciplinato il settore, stabilendo che anche gli artigiani alimentaristi possono effettuare somministrazione non assistita dei propri prodotti. Viceversa, in Campania e nelle Regioni che non hanno legiferato in merito, solo gli esercizi di vicinato potranno effettuare somministrazione non assistita dei prodotti posti in vendita, mentre gli artigiani ne sono esclusi.

Infine, qualora si tratta di esercizi congiunti, come nel caso indicato nel quesito, si è dell’opinione che potranno essere offerti con somministrazione non assistita solo gli alimenti posti in vendita nell’esercizio commerciale e non anche quelli prodotti dall’esercizio di artigianato che, ripetiamo, potrà effettuare la vendita solo per asporto.

Articolo a cura
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo
www.passiamo.it/quesito-somministrazione-non-assistita-in-esercizio-di-vicinato-e-di-artigianato

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